Agenzie di somministrazione e verifica biennale
A cura della redazione

Le agenzie di somministrazione sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio decorrente dal rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che attesta la prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto alle altre attività svolte (Circ. Min. lavoro 05/07/2007 n.20).
La fonte normativa di quest'adempimento va ricercata nel DLgs 276/2003, che riformando la precedente regolamentazione contenuta nelle leggi 1369/1960 e 196/97, ha previsto che le società che intendono svolgere l'attività di somministrazione di lavoro debbano indicare nell'atto costitutivo come oggetto sociale prevalente la suddetta attività, anche se non esercitata in via esclusiva.
Il suddetto controllo affinchè potesse produrre effetti, necessitava dell'emanazione di un decreto attuativo che è stato adottato dal Ministero del lavoro in data 23 dicembre 2003. Lo stesso decreto ha in particolare previsto che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato per svolgere l'attività di somministrazione la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale debba essere effettuata ogni biennio.
Il Ministero con la circolare 20/2007, in occasione dei controlli previsti dal DLgs 276/2003 ha anche ricordato che il concetto di prevalenza che l'attività di somministrazione deve avere, va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1% delle attività svolte dall'agenzia nell'arco di 24 mesi.
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