Possono fruire dell’esenzione fiscale e contributiva non soltanto i benefit previsti da un piano welfare istituito con un contratto aziendale o territoriale, ma anche quelli individuati dal CCNL di categoria.

E’ quanto ribadisce l’Agenzia delle entrate con la circolare n.5/E-2018 che chiarisce anche la portata della norma di natura interpretativa contenuta nell’art. 1, c. 162 della Legge di Bilancio 2017, in merito all’art.51, c.2, lett. f) del TUIR.

Più precisamente la disposizione definisce il ruolo della contrattazione collettiva nell’erogazione dei benefit (non quali surrogati del premio di risultato), specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale, che territoriale e aziendale. Viene quindi confermato quanto già espresso dal legislatore del 2016 per il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei piani di welfare e per la loro negoziazione bilaterale.

Avendo natura interpretativa, la norma ha effetto retroattivo, e, secondo l’Agenzia delle entrate, trova applicazione non solo relativamente alle opere e ai servizi disciplinati dalla lettera f) del citato art.51, ma anche per le somme e i valori disciplinati dalle successive lettere f-bis), f-ter) e f-quater), dato che queste ultime costituiscono una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lett. f) e, in quanto tali, vanno disciplinati unitariamente.

Rimane comunque fermo che i benefit rientranti nelle citate lettere possono anche essere erogati volontariamente dal datore di lavoro.

In questo caso, come già ricordato con la circolare n.28/E-2016, la deducibilità dal reddito d’impresa non potrà superare il limite del 5x1000 dell’ammontare delle spese per le prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, come previsto dall’art. 100 del TUIR.