L’opera o il servizio avente finalità di assistenza sanitaria, riconosciuto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti o ad una categoria di essi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia che venga fornito direttamente dall’azienda sia nel caso in cui venga erogata da terzi.

L’Agenzia delle entrate con la circolare 28E/2016 commentando il nuovo testo dell’art. 51, c.2, lett.f) del TUIR, richiama la precedente circolare 34E/2004 che aveva affrontato la questione del servizio di check up medico fornito da parte di strutture esterne all’azienda.

Secondo la citata circolare l’art.51, c.2, lett. f) del TUIR deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 100, con la conseguenza che l’esclusione dalla tassazione dei beni e servizi previsti dall’art. 51, per le finalità dell’art. 100, opera sia nel caso in cui dette prestazioni siano rese direttamente dall’azienda sia nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a strutture esterne.

Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura e quindi assoggettare oppure no a tassazione l’utilizzo di un’opera o di un servizio messo a disposizione dal datore di lavoro a seconda se le strutture impiegate siano o meno di proprietà dello stesso datore determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che ricevono un beneficio sostanzialmente identico.

Peraltro, affinché la disposizione dell’art.51, c.2, lett. f) possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui le strutture non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio sanitario.

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, trova conforto anche nel nuovo testo della disposizione citata che fa riferimento solo alle opere e ai servizi, a differenza della successiva lett. f-bis) che invece contempla anche le somme.

Ne deriva che eventuali somme erogate dal datore di lavoro al dipendente per fruire delle prestazioni di check up medico, anche sotto forma di rimborso spese, devono essere assoggettate integralmente a tassazione e contributi.