L’INPS ha aggiornato le FAQ sul Bonus mamme precisando, tra l’altro, che il TFR, in quanto soggetto al regime della tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a euro 40.000,00.

Sempre in merito al requisito economico, l’Istituto previdenziale ricorda che si deve tener conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta.

La FAQ precisa, inoltre, che i redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche i redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro quali, a titolo esemplificativo, i trattamenti economici o le indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale art. 8 legge n.388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali la NASPI, la DIS-COLL, le pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro.

Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni.

Viene precisato anche che i periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme. L'indennità percepita non deve essere considerata tra i redditi da lavoro ai fini della verifica del requisito economico del reddito inferiore ai 40.000 euro.

L’INPS ha anche evidenziato che i periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme in quanto prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. I periodi di tirocinio non sono utili ai fini dell'acceso al Nuovo bonus mamme. Le somme percepite per tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento del requisito economico.

I periodi di sospensione del rapporto di lavoro a cui fa riferimento il Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo ma l'attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa e lo stesso non percepisce alcuna retribuzione o indennità e non è prevista alcuna contribuzione figurativa. Ad esempio, sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8 legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa.

La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere al bonus.

L’incentivo spetta per i periodi di iscrizione alla gestione separata sia per l’attività di lavoro autonomo che per le collaborazione coordinate e continuative. Non rilevano ai fini del bonus i periodi in cui l'iscrizione alla gestione sussiste esclusivamente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e/o cariche sociali.

Riguardo al settore agricolo, viene precisato che le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia.

Le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all'iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno cinquantuno giornate.

Per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa.

In merito al perfezionamento del requisito relativo al numero dei figli, la nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione alla attività di lavoro svolta e all'età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l'accesso al bonus o la perdita del diritto. Ad esempio, se una lavoratrice ha due figli e non ha diritto al bonus, in quanto il più piccolo non ha un'età inferiore ai 10 anni, nel caso di nascita del terzo figlio potrà presentare la domanda a decorrere dal mese di nascita del terzo figlio. Si ricorda che per le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato la nascita del terzo figlio determina la perdita dei requisiti per il Nuovo Bonus mamme ma può accedere all'esonero contributivo. Nel caso di una lavoratrice autonoma o con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato madre di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni la nascita del terzo figlio è irrilevante. Se il terzo figlio nasce successivamente al 28/10/2025, data di pubblicazione della circolare n. 139/2025, sarà possibile inviare la domanda fino al 31/01/2026 se il requisito per l'accesso al bonus è stato determinato dalla nascita del terzo figlio.

Infine, l’INPS ricorda che nel nucleo familiare rientrano tutti i figli, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta.