Sul portale Cliclavoro è disponibile una nuova serie di FAQ inerenti l’obbligo di comunicare preventivamente il distacco dei lavoratori in Italia, che deve essere adempiuto da parte delle aziende straniere.

In particolare, si precisa che:

  • Qualora sia necessario modificare dei dati inseriti in una comunicazione già inviata, la comunicazione di variazione deve essere inoltrata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si origina la necessità di aggiornamento.
  • In caso di ispezione, la documentazione tradotta in italiano deve essere disponibile già al momento dell'accertamento del personale di vigilanza. In caso contrario, troveranno applicazioni le sanzioni previste in materia.
  • In caso di malfunzionamenti della procedura informatica, non sono previste modalità alternative per ottemperare all'obbligo. Solo in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è consentito ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
  • Il referente ex art. 10, comma 4, D.lgs. 136/2016 con poteri di rappresentanza con le parti sociali non deve essere al corrente di tutte le pratiche di distacco in essere presso la società distaccataria, salvo che sia la medesima persona incaricata a svolgere il ruolo di referente di cui al comma 3, lett. b dell'art. 10 citato. Il referente ex art. 10, comma 4, è obbligato ad essere reperibile fisicamente ogni volta ci sia una richiesta motivata delle parti sociali.