Il Ministero del lavoro ha integrato le proprie faq sul nuovo obbligo di comunicazione inerente il lavoro accessorio, specificando che, in caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione è sufficiente indicare la sede della ditta committente.

Ulteriori indicazioni riguardano il settore agricolo, in particolare:

  • Per quanto riguarda le variazioni e/o modifiche, fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
  • Nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito di mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni. Ciò in quanto solo la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.
  • Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera la settimana dal lunedì al venerdì, è possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.
  • In caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’INPS, laddove la stessa non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all’INPS una comunicazione di integrazione. In particolare nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.