L’ANPAL ha aggiornato le FAQ relative all’assegno di ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015, sottolineando che, se durante i sei mesi di assegno il beneficiario esaurisce la Naspi, può richiedere l’ASDI, senza perdere il diritto alla fruizione dell’assegno di ricollocazione.
Inoltre, le FAQ chiariscono che:
Il destinatario dell’assegno di ricollocazione è obbligato a partecipare agli appuntamenti, salvo che sussistano giustificati motivi di assenza. Possono essere considerati tali: il documentato stato di malattia o di infortunio; il servizio civile o di leva o di richiamo alle armi; lo stato di gravidanza, per i periodi di sospensione previsti dalla legge; le citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; i gravi motivi familiari documentati e/o certificati; i casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
La sola iscrizione al Programma Garanzia Giovani non è motivo di incompatibilità con la richiesta di assegno di ricollocazione.
Il tirocinio non è ricompreso tra i successi occupazionali, perché non è un contratto di lavoro.
Nel caso in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova, anche autonomamente, un lavoro di durata inferiore a sei mesi che sospende la Naspi, anche il servizio di ricollocazione si sospende e può riprendere solo nel caso in cui, effettivamente, il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.
In caso di perdita dello stato di disoccupazione durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, per provvedimento motivato o perché la persona trovi un lavoro, anche autonomamente, con un contratto di durata superiore a sei mesi, si decade dal servizio di assistenza alla ricollocazione.