L’INPS, con il Messaggio Hermes n. 2394 del 30 luglio 2025, facendo seguito alla Circolare n. 95/2025 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione del congedo parentale indennizzato all’80% per tre mesi, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ha reso noto che sono stati apportati aggiornamenti alla procedura per la lavorazione del predetto congedo, fruito a giorni oppure ad ore.

Entrando nel dettaglio, l’Istituto previdenziale evidenzia che l’applicazione “Gestione Maternità” ha subito modifiche ai tab “Contatori” e “Periodi dichiarati” riferiti a ciascun genitore. Queste modifiche valgono anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, al fine di individuare i limiti di coppia nel caso in cui l’altro genitore sia un lavoratore dipendente.

Riguardo al primo tab, l’elenco delle pratiche definite di congedo parentale e congedo parentale a ore riporta la percentuale di indennità riconosciuta per ciascuna pratica. Inoltre, viene indicato solo il totale dei giorni accolti con aliquota maggiorata.

Invece, il tab “Periodi dichiarati” riporta esclusivamente il totale dei periodi con aliquota maggiorata.

Tutti gli aggiornamenti sopra citati non prevedono più la distinzione tra “primo mese” e “ulteriore mese”.

Sempre in merito al secondo tab, si prevede che per le pratiche il cui periodo termina successivamente al 31 dicembre 2024, se i periodi sono indennizzati con aliquota maggiorata, è necessario indicare “80% - maggiorata (dal 2025)”.

In merito al controllo della decorrenza dei termini, come previsti dalla Legge di Bilancio 2025, l’INPS ricorda che, se la data del parto o dell’ingresso in famiglia ricada nel 2024, per verificare la possibilità di applicare l’indennizzo all’80% per un ulteriore mese, viene valutata la data dell’ultimo giorno di congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) fruito in qualità di lavoratore dipendente. L’inserimento di tale data, nel tab “Dichiarazioni”, è a cura dell’operatore INPS.

Nel caso in cui la data del parto o dell’ingresso in famiglia sia successiva al 31/12/2024, si applicherà direttamente la legge di Bilancio 2025, e quindi non sarà necessaria la verifica relativa alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo) nel tab “Dichiarazioni”.

Riguardo a quest’ultimo caso, la procedura non richiede la suddivisione dei periodi al superamento del congedo con aliquota maggiorata primo mese o ulteriore mese poiché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non è più richiesto mantenere distinti i contatori relativi alle diverse maggiorazioni.

Pertanto, per i congedi che terminano successivamente al 31 dicembre 2024, con richiesta di aliquota maggiorata, è prevista la suddivisione solo nei seguenti casi:

             il periodo eccede parzialmente il limite massimo indennizzabile con aliquota maggiorata, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio di riferimento;

             il periodo eccede parzialmente i tre mesi di congedo parentale spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro;

             il periodo è a pagamento diretto ed è a cavallo del 31 dicembre 2024, indipendentemente dalla legge di bilancio da cui origina il diritto per consentire la corretta imputazione del conto di liquidazione della prestazione.

Quindi, le pratiche che sono state sospese, per i necessari adeguamenti procedurali, possono essere lavorate e quelle definite prima degli adeguamenti procedurali con rimozione della richiesta di aliquota maggiorata dovranno essere ridefinite, reinserendo la richiesta di indennità maggiorata.