Aggiornato al 2008 l'elenco delle malattie di origine lavorativa
A cura della redazione

Sul S.O. n. 68 alla G.U. n. 70 del 22/03/2008 è stato pubblicato il DM 14/01/2008 che aggiorna l'elenco delle malattie soggette alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 137 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni.
In particolare il T.U. dell'INAIL prevede per il medico l'obbligo di denunciare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le malattie professionali delle quali è venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'attività. La finalità della denuncia è quella di monitorare le segnalazioni per non disperdere dati utili per il confronto ed i necessari approfondimenti di ordine scientifico ed epidemiologico.
L'obbligo però non scatta per tutte le malattie che hanno origine lavorativa, ma solo per quelle che il Ministero individua con un apposito provvedimento.
Il nuovo elenco è suddiviso in tre gruppi di malattie: quelle la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; quelle la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (per le quali non sussistono ancora conoscenze approfondite per incorporarle nel primo gruppo); quelle la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e imprecise evidenze scientifiche.
Si ricorda che per l'inosservanza dell'obbligo sono previste in capo al medico delle sanzioni penali. In particolare l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 258 a 1032 euro. La pena è più severa se chi deve fare la denuncia è il medico competente aziendale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582 euro.
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