L’INPS, con il Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, ha fornito nuove istruzioni operative ai datori di lavoro agricoli in merito al versamento dei contributi al Fondo di tesoreria, superando le indicazioni fornite in precedenza con il Messaggio n. 1388/2026.

L’Istituto previdenziale conferma, prima di tutto, le istruzioni contenute nella circolare n. 70/2007, nella circolare n. 105/2007 e nei successivi messaggi.

Per il calcolo del requisito dimensionale, i criteri sono quelli previsti dalla circolare n. 70/2007 che contiene anche il principio fondamentale secondo cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Entrando nello specifico, gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei tre mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, ancorché non inclusi nel perimetro dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.

Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.

L’INPS ribadisce che non sussiste l’obbligo al versamento delle quote di TFR con riferimento ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna. Ciò trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento. In tali casi, la prima scadenza utile per il versamento della contribuzione di competenza del trimestre nel quale il rapporto di lavoro si è esaurito interviene in un momento successivo alla cessazione del rapporto stesso e alla liquidazione del TFR al lavoratore, con la conseguenza che l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte.

Sempre in merito al computo del requisito dimensionale, viene ricordato che anche gli OTD “a corresponsione periodica del TFR” in forza della previsione contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.

L’INPS prende in considerazione anche gli operai agricoli a tempo determinato occasionali. Per questi la contribuzione è assolta mediante un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. La natura strutturalmente occasionale del rapporto di lavoro, caratterizzato da una struttura retributiva, tributaria e contributiva semplificata, da un limite legale massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore e da una platea soggettiva tipizzata, configura una fattispecie che la disciplina speciale colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.

Ne deriva che gli operai occasionali non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Per la determinazione della forza media annua, vale la seguente formula:

Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312

dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile).

Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia. Quindi per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Al fine di facilitare la comprensione di detti periodi di osservazione della soglia dimensionale vengono proposti degli esempi contenuti nell’allegato 1 al Messaggio.

L’INPS ricorda che vi sono due codici di autorizzazione. Il datore di lavoro che accerta la sussistenza del requisito dimensionale e il conseguente obbligo di versamento al Fondo di tesoreria deve richiedere telematicamente l’attribuzione del codice di autorizzazione 1R.

Mentre, il datore di lavoro dovrà richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione 2R se l’obbligo di versamento sussiste solo con riferimento ai singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, indicandone i rispettivi codici fiscali.

Infine, l’INPS fornisce indicazioni sulla regolarizzazione dei periodi precedenti. In particolare, i datori di lavoro che, sulla base della media occupazionale dell’anno 2025, sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026 devono esporre e trasmettere entro il 31 maggio 2026 – termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione dei flussi relativi al primo trimestre 2026 – nei flussi Uniemens/PosAgri riferiti alle competenze dei mesi di gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026, i dati afferenti al nuovo obbligo contributivo, secondo le vigenti istruzioni tecniche del flusso Uniemens/PosAgri previste per la gestione del Fondo di Tesoreria.