L'INPS, con il messaggio 19/11/2008 n.26023, integrando quanto già chiarito in precedenza (mess. 17245/2008) ha reso noto che le aziende agricole, in presenza di eventi di carattere eccezionale ed imprevisto, possono inserire tra i beneficiari della CIGS in deroga anche i lavoratori stagionali e avventizi.
Unica condizione richiesta è che i predetti soggetti siano in possesso di un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni nel biennio che precede il 1° gennaio 2008 presso l'azienda che richiede l'intervento.
Secondo l'INPS, tra i beneficiari della CIGS in deroga sono da ricomprendere anche i soci lavoratori di cooperative agricole.