L’INPS, con il messaggio 25 luglio 2018, n. 2979, ha precisato che verrà immediatamente revocata l’indennità di disoccupazione agricola nel caso in cui l’autorità giudiziaria trasmetta la sentenza di condanna per i reati di particolare allarme sociale, come previsto dalla Legge 92/2012, quali l'associazione terroristica, il sequestro di persona e l'associazione di stampo mafioso.

Nel caso in cui però la domanda di disoccupazione non sia ancora stata definita, l’inserimento del codice fiscale del condannato determina l’automatico scarto della pratica.

Tale reiezione consente però di accogliere, ove spettante, l'eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare sull'attività lavorativa agricola con qualifica di OTD, trattamento per il quale il disposto normativo in argomento non prevede la sanzione accessoria della revoca.

Questa situazione ha luogo anche quando la domanda di prestazione venga presentata dopo la comunicazione della sentenza da parte del Tribunale.

Mentre, se la domanda è già stata definita però è stata rigettata per altre motivazioni, in questo caso non vi sono crediti da bloccare.

Diverso il caso in cui la domanda sia già stata definita con accoglimento. In questo caso l'indennità di disoccupazione agricola non è dovuta se la data del pagamento risulta uguale o successiva alla data della sentenza. In tal caso, pertanto, la domanda, già definita con accoglimento, deve essere riesaminata d'ufficio per procedere alla reiezione manuale.

Altra situazione ricorre quando il giudice disponga la revoca di tutti i trattamenti previdenziali ove accerti che gli stessi derivino da un rapporto di lavoro fittizio creato a copertura di attività illecite connesse ai reati citati in premessa.

In questo caso la sanzione di revoca, interessando tutti i trattamenti previdenziali, influisce non solo sull'indennità di disoccupazione agricola, ma anche sull'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante per l'attività lavorativa agricola con qualifica di OTD.

Infine, viene ricordato che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione della revoca del trattamento di disoccupazione, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, sempre che ne ricorrano i presupposti. Quindi l'assicurato che voglia accedere all'indennità di disoccupazione agricola a completamento dell'esecuzione della pena deve presentare una nuova domanda, che potrà essere eventualmente accolta solo se presentata entro il termine normativamente previsto del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti di legge previsti per il diritto a tale indennità.