L’INPS, con la circolare 06/08/2013 n.125, ha istituito il nuovo codice “7” denominato “Part time / GOR” che deve essere utilizzato nel mod. DMAG dai datori di lavoro agricoli per denunciare la prestazione lavorativa resa dagli operai a tempo determinato in misura ridotta rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale e/o provinciale vigente.
Ai fini di una corretta denuncia dovranno obbligatoriamente essere indicati, nel mese di riferimento, il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto, il totale delle ore ad orario ridotto e la retribuzione corrisposta a tale titolo.
L’apposita sezione delle dichiarazioni (quadro D) del modulo conclusivo del DMAG è stata integrata con la seguente nuova dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver retribuito il/i lavoratore/i O.T.D. ad orario ridotto a seguito di interruzione di giornata lavorativa dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 44 del vigente C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell’art. art.59 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli del 3 agosto 2010 .”
Tale dichiarazione dovrà essere “obbligatoriamente” contrassegnata nel campo “SI”; in mancanza, il sistema non validerà la denuncia delle giornate ad orario ridotto (codice 7).
L’INPS inoltre precisa che le aziende, nell’ipotesi in cui il lavoratore, nello stesso mese, abbia prestato sia giornate lavorative nel rispetto dell’orario previsto dai contratti vigenti, sia giornate ad orario ridotto per il ricorso di motivi eccezionali slegati dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore, saranno tenute ad effettuare, per il medesimo dipendente, una distinta compilazione nella sezione “dettaglio lavoratore”.
In questo caso il sistema genererà, per il medesimo lavoratore e nello stesso mese, una duplice rappresentazione, una relativa alle giornate svolte ad orario ordinario, l’altra riguardante le giornate ad orario ridotto.
In caso di denuncia di giornata lavorativa ad orario ridotto, la verifica del rispetto del minimale previsto dalla legge o dal contratto, sarà effettuata su base oraria e non su base giornaliera. Al fine di consentire alle aziende di denunciare la corretta retribuzione corrisposta, l’INPS metterà a disposizione, nell’ambito della Sezione “Altre funzioni” presente nella procedura DMAG, un’apposita tabella, denominata “Salari contrattuali provinciali”, che consentirà di consultare le retribuzioni contrattuali giornaliere e orarie.