Agricoli: istruzioni per fruire del beneficio previdenziale c.d. trascinamento di giornate per il 2020
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 11/02/2021 n.25, ha reso noto che le aziende interessate alla fruizione del beneficio previdenziale riconosciuto per i lavoratori agricoli a tempo determinato, c.d. trascinamento di giornate, dovranno trasmettere la dichiarazione di calamità entro il 25 febbraio 2021 al fine di consentire alle strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per il 2020.
L’Istituto previdenziale ricorda che il beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Destinatari sono i lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola, che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui sopra, e che ricade in un’area dichiarata calamitata.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture INPS competenti per territorio il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
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