L’Enpaia, con la circolare n. 3 del 25 maggio 2011, ha fornito indicazioni in merito alla documentazione medica da produrre in caso di infortunio.
Innanzi tutto, si fa presente che, in relazione alla denuncia di un evento infortunistico, l'attestato di malattia telematico non risponde a quanto previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento delle prestazioni e, pertanto, verrà restituito al mittente.
Il certificato medico, attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze indicate in sede di denuncia di infortunio, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, quando non rilasciato in sede di Pronto Soccorso, deve essere redatto su carta intestata del medico che lo estende.
Si ricorda, inoltre, che la documentazione medica non può essere oggetto di autocertificazione.
In presenza di assenso da parte del dipendente, il datore di lavoro può produrre una copia conforme all'originale che sostituisce l'originale stesso. La copia conforme deve recare timbro e sottoscrizione del datore di lavoro.
In assenza della possibilità di produrre una copia conforme all'originale, la documentazione medica deve essere inviata in originale.
L’Ente, invita, infine, a non trasmettere fax o fotocopie di documentazione medica che dovrà necessariamente essere successivamente prodotta in copia conforme all'originale o in originale.