L’Inps, con il messaggio n. 6675 del 23 aprile 2013, ha fornito chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione agricola e gli indirizzi generali per la definizione delle domande di competenza 2012.
L’Istituto ricorda, in particolare, che il comma 69, lett. b), dell’art. 2 della L. 92/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 7, co. 3, del D.L. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2013, non è più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore dei lavoratori subordinati agricoli e non agricoli.
Il comma 24 del medesimo art. 2, stabilisce, inoltre, che le prestazioni di cui al suddetto articolo 7 si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo, pertanto, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione MiniASpI, individuata con la denominazione MiniASpI 2012, riferita ai periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012.
Tale disposizione non è, comunque, applicabile agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza dell’esclusione dalla nuova assicurazione ASpI e dalle relative indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, stabilita dal sopra richiamato co. 3 dell’art. 2.
Alla luce del quadro normativo esposto, non è più possibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, erogare l’indennità di disoccupazione agricola a coloro che possano far valere solo il requisito ridotto.
Pertanto, a partire dalle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2012 (domande presentate nel 2013), il richiedente avrà diritto all’indennità solo se, oltre agli altri requisiti previsti, potrà far valere, nell’anno di competenza della prestazione e nell’anno precedente, almeno 102 contributi giornalieri contro la disoccupazione involontaria per attività lavorativa dipendente agricola e non agricola, con prevalenza di attività di lavoro dipendente in agricoltura nell’anno o nel biennio.
Per ciò che concerne il raggiungimento dell’anzianità assicurativa, l’Inps precisa, inoltre, che il requisito assicurativo si considera maturato, secondo la normativa vigente, quando l’assicurato "possa far valere almeno due anni di assicurazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’anzianità assicurativa minima per il diritto all’indennità di disoccupazione agricola può essere, pertanto, conseguita:
- con l’iscrizione negli elenchi nominativi per almeno due anni (anno della domanda e un altro anno a partire dal 1949), o, in alternativa,
- con l'iscrizione negli elenchi nominativi relativi all'anno cui si riferisce la domanda e l'accreditamento di almeno un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di competenza della prestazione.
In tale ultimo caso, essendo il 1° gennaio un giorno festivo, il requisito assicurativo deve intendersi comunque perfezionato quando l’inizio dell’assicurazione sia anteriore o coincidente con il primo sabato dell’anno.