Agricoli: no alla disoccupazione se il rapporto è fittizio
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 16/04/2008 n.8457, ha precisato che in caso di accertamento di somministrazione di lavoro irregolare con conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro oppure nel caso in cui questo venga dichiarato fittizio, il lavoratore perde il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
In caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, come ad esempio nel caso in cui venga accertata una somministrazione di lavoro irregolare, l'interessato che vuole vedersi riconoscere le giornate di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione, può presentare all'INPS una dichiarazione con la quale attestare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, il datore di lavoro presso il quale è stato impegnato, i giorni in cui è stata prestata l'attività lavorativa e la retribuzione percepita.
Contro l'accertamento del rapporto di lavoro fittizio invece il lavoratore può presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
L'INPS precisa che l'indennità, in entrambe le situazioni sopra descritte, può essere erogata in via provvisoria solo se la conclusione degli accertamenti (dai cui risulta l'insussistenza del rapporto di lavoro) avviene prima della pubblicazione degli elenchi annuali dai quali scaturiscono le prestazioni di disoccupazione.
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