L'Inps, con il messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011, ha fornito precise indicazioni in relazione alla sospensione dell’indennità di mobilità per il lavoro dipendente agricolo.
In particolare, è stato riscontrato che alcuni beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria, durante il periodo di fruizione della stessa, hanno ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola.
L’Istituto, pertanto, è intervenuto ed ha precisato che, per le giornate di lavoro effettivo svolte nel periodo del contratto a tempo determinato nel settore agricolo deve essere sospesa l'indennità di mobilità.
Ne consegue che la data di inizio del periodo di sospensione coinciderà con quella del contratto e la data finale dovrà essere ricavata aggiungendo a detta data iniziale le giornate effettivamente lavorate in agricoltura.
Se, al contrario, il contratto di lavoro agricolo si colloca al di fuori del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, permane il diritto all'indennità di disoccupazione agricola qualora sussistano i presupposti (requisiti e capienza) per l'erogazione dell'indennità medesima.