L'INPS, con il Messaggio 7/10/2009 n.22559, ha fornito le istruzioni operative per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende operanti nei settori tabacco, avicolo e saccarifero.
In merito al settore tabacco (la regolamentazione è contenuta nel Decreto 4/05/2006 n.38553) l'INPS precisa che l'indennità di mobilità in deroga per il 2009, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, è prorogata al 31 dicembre 2009. Per i lavoratori avventizi e stagionali l'individuazione dei periodi indennizzabili, con l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga per il 2009, è la risultante delle giornate lavorate nel settore tabacco nel 2005 raffrontate con quelle non lavorate nello stesso periodo nel 2009. Per quanto invece riguarda la concessione della CIG l'Istituto previdenziale precisa che l'erogazione avverrà in forma diretta con accredito sul conto corrente del lavoratore oppure tramite bonifico presso l'ufficio postale. Le domande vanno compilate utilizzando il nuovo modello SR100  (mod. IG15/Deroga) corredato dai modelli SR41 (mod. IG15StrAut).
Le aziende i cui lavoratori dipendenti sono destinatari della CIGS in deroga e anche non rientrano nell'ambito di applicazione della L. 223/91 devono versare il solo contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto se l'azienda destinataria della CIGS in deroga è soggetta a procedura concorsuale.
Per il settore avicolo l'indennità di mobilità viene concessa al personale avventizio in agricoltura limitatamente ai periodi di mancata chiamata al lavoro facendo riferimento al corrispondente periodo di occupazione dell'anno 2005.
Sempre in merito a questo settore, la concessione della CIG in deroga viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 nei limiti delle risorse residue. L'integrazione salariale è pagata in forma diretta dall'INPS.
Infine il messaggio 22559/2009 fornisce chiarimenti e istruzioni anche per la concessione o la proroga del trattamento di mobilità dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore saccarifero. Il trattamento viene esteso anche ai lavoratori avventizi e stagionali che prestavano la loro opera negli stabilimenti chiusi dopo l'accordo ministeriale 16/03/2006 e ai lavoratori licenziati dalle Associazioni dei bieticole e Strutture di supporto nonché dagli ex dipendenti delle industrie saccarifere in crisi per i quali, nel corso del 2009 si è esaurito il periodo di mobilità ordinaria.
Ai lavoratori percettori dell'indennità di mobilità in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed eventualmente l'ANF.
Per quanto invece riguarda la concessione della CIG in deroga l'INPS riconosce la proroga fino al 31 dicembre 2009, nei limiti delle risorse stanziate, con pagamento diretto da parte dell'Inps.
Per il resto vale quanto già sopra precisato per il settore tabacco.