Al via il Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
A cura della redazione

L'INAIL, sul proprio sito internet, ha reso noto che è operativo il Fondo avente lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non ai sensi del T.U. n.1124/65, vittime di gravi infortuni sul lavoro, previsto dalla legge finanziaria 2007 e regolamentato dal decreto Ministeriale 19 novembre 2008.
Più precisamente il Fondo riguarda gli infortuni che hanno causato la morte del lavoratore, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007.
Per fruire delle risorse del fondo i soggetti interessati possono inoltrare a mezzo raccomandata AR le richieste all'INAIL o all'IPSEMA, ciascuno per i propri ambiti di competenza, utilizzando l'apposito modulo, anche avvalendosi degli Enti di patrocinio, entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore. L'istanza deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica; deve contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento e deve includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.
Si coglie l'occasione per ricordare che gli interessati sono i superstiti aventi diritto ai benefici previsti dall'art. 85 del T.U.: coniuge; figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l'inabilità nel caso di maggiorenni inabili.
In mancanza di coniuge e figli possono fruire dei benefici erogati dal Fondo i genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto oppure i fratelli e sorelle, sempre che risultino a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.
Il DM 19/11/2008, nel regolamentare l'operatività del Fondo, ha previsto due tipologie di benefici:
- Una prestazione una tantum a carico del Fondo il cui importo: è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente.
- Un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Entrambi i benefici in questione non sono soggetti a tassazione.
L'erogazione di entrambi i benefici, da parte dell'INAIL, è subordinata all'esito di un accertamento sommario, volto ad accertare che l'evento sia riconducibile a finalità lavorative ed effettuato con apposita ispezione congiunta dal Servizio ispettivo dell'Istituto e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizi ispezione del lavoro o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Successivamente, se all'esito delle procedure ordinarie viene accertata la non riconducibilità dell'evento a infortunio sul lavoro, si provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del c.c..
I benefici sono erogati entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro.
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