Con la circolare n. 8 del 20 gennaio 2016, l’Inps ha reso disponibili le prime indicazioni in merito al prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 295 a 297 della legge di stabilità 2016.
La predetta disposizione stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 11, co. 1, lett. g), del DPR n. 157/2013, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett. a), della L. n. 416/1981 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, nei limiti di spesa previsti.
L’Istituto provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento sulla base dell'ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura. Raggiunto il predetto limite di spesa non possono essere prese in esame ulteriori domande di prepensionamento volte ad ottenere l’applicazione della norma in oggetto.
I lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali devono presentare domanda di prepensionamento entro 60 giorni:
- dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo;
- dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni ( cfr. punto 5 della circolare n. 107 del 2002).
Inoltre, tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in esame, nel caso in cui a tale ultima data il termine di 60 gg. di cui sopra risulti essere scaduto, gli interessati possono presentare domanda di prepensionamento ai sensi della predetta norma entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero, entro e non oltre il 1° marzo 2016.