L'INAIL, con la nota del 25/08/2008, n. 6798 (e successiva modificazione del 29/08/2008 n. 6862) ha fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro per l'effettuazione della denuncia nominativa dei soggetti (punti 6 e 7 dell'art. 4 del DPR 1124/1965) esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva al centro per l'impiego.
In particolare l'INAIL  ha precisato che i soggetti interessati sono i datori di lavoro (anche artigiani) che instaurano un rapporto di lavoro con collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari,  coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.
L'obbligo decorre dal 18-8-2008 (data di entrata in vigore del D.M. 9/07/2008, di istituzione del libro unico) e deve essere adempiuto utilizzando uno di questi canali:
- per fax (N: 800657657), utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INAIL.
Sul punto si evidenzia che il  modulo di denuncia richiede anche la data "di fine rischio". Il termine per tale comunicazione (se il fine rischio non è conosciuto all'instaurazione del rapporto)  si ritiene, in assenza di precisazioni dell'INAIL, sia quello previsto per  la variazione del rischio assicurativo, vale a dire entro 30 giorni;
- per via telematica, sul sito internet www.inail.it (tale procedura è in fase di predisposizione, conseguentemente al momento  può essere utilizzato il solo canale fax).
E' il caso di sottolineare che per effetto della pluriefficacia della comunicazione preventiva al centro per l'impiego di instaurazione dei rapporti di lavoro ovvero di cessazione degli stessi (procedura  UNIFICATO-LAV) è venuto meno l'obbligo di denuncia, previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 38/2000,  di comunicare il codice fiscale all'INAIL (circ. 2/2008).
L'INAIL dovrà chiarire se per i componenti gli organi di amministrazione delle società, esclusi dalla comunicazione al Centro per l'impiego (UNIFICATO-LAV) e dalla DNA di cui sopra si debba continuare (come si potrebbe rilevare dal passaggio del c. 1182 della L. 296/2006) ad effettuare la denuncia nominativa con la precedente normativa nei termine previsti dall'art. 12 del DPR 1124/1965 (INAIL nota 26.1.2004), oppure se la denuncia non debba più essere effettuata in quanto ritenuta non indispensabile per l'istituto assicurativo.