All’esame della Camera nuove misure di welfare per gli iscritti alla gestione separata
A cura della redazione

La Commissione lavoro della Camera, in data 1° ottobre 2025, ha iniziato l’esame di un disegno di legge del CNEL recante disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.
La proposta di legge si compone di 7 articoli, aventi ad oggetto le seguenti materie.
Indennità di maternità e congedi parentali
In tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva, si prevede la fissazione di un limite minimo in relazione all'importo dell'indennità di maternità (che è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa). Si prevede, dunque, che tale indennità non possa comunque essere inferiore al 150% dell'importo mensile dell'assegno sociale, come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste.
Si intende poi riconoscere un trattamento economico per congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione - entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi, in alternativa tra loro. Tale trattamento economico sarà riconosciuto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Si prevede inoltre l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per i periodi di congedo fruiti entro il primo anno di vita del figlio.
Indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave
Si vuole introdurre l’innalzamento della soglia massima di reddito individuale - presa in considerazione nell'anno solare precedente - entro la quale sono corrisposte ai soggetti in questione l'indennità di malattia (e di malattia grave) e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata (senza riduzione del 30%).
Inoltre, si prevede di elevare da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell'indennità giornaliera di malattia e si intende innalzare del 30% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera nonché l'indennità dovuta per le malattie gravi.
Indennità di continuità reddituale e operativa
Il ddl prevede che ai soli fini dell'accesso all’ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se anche l'iscrizione non risulta ancora formalizzata.
Altra novità relativa all'indennità in oggetto, contrariamente a quanto attualmente previsto, è che potranno accedervi anche i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Resta fermo che l’ISCRO non sarà cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie.
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