Il Ministero del lavoro, con la circolare 7/11/2012 n.27, ha precisato che la riduzione degli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro che la contrattazione collettiva può regolamentare in presenza di particolari situazioni rientranti nel concetto di “processo organizzativo”, deve intendersi quella di 20 e 30 giorni prevista dal secondo periodo dell’art.5, c.3 del DLgs 368/2001, anche se il legislatore fa erroneamente riferimento al primo periodo dello stesso articolo.
La circolare poi ribadisce che l’intervento con decreto del Ministero del lavoro, per individuare le specifiche condizioni in presenza delle quali operano le riduzioni temporali predette, è sussidiario a quello della contrattazione collettiva che invece avrà via preferenziale. Le specifiche condizioni in ogni caso sono quelle che il secondo periodo dell’art.5, c.3 del DLgs 368/2001 individua in: avvio di nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo e rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Il Ministero del lavoro infine chiarisce che l’intervento con decreto ministeriale al fine di regolamentare i casi in presenza dei quali è possibile ridurre gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro, in caso di omissione della contrattazione collettiva, presenta confini ridotti rispetto a quelli all’interno dei quali si può muovere quest’ultima sia nazionale, che territoriale o aziendale, dato che l’ultimo periodo dell’art.5, c.3 del DLgs 368/2001 prevede espressamente che i termini ridotti trovano applicazione oltre che per le attività stagionali anche “in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello”.