Alluvione sud Italia: sostegni per dipendenti e autonomi
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 97/2026 è stata pubblicata la Legge n. 59/2026 di conversione del DL n. 25/2026, che all’art. 5 riconosce un’integrazione al reddito, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori subordinati del settore privato, compresi gli agricoli, che alla data del 18 gennaio 2026 risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ed erano impossibilitati a prestare attività lavorativa.
L’integrazione al reddito è riconosciuta dall’INPS ai lavoratori subordinati non agricoli, entro il limite temporale del 30 aprile 2026, nelle misure previste per gli ammortizzatori sociali di cui al Dlgs 148/2015 e per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giornate.
Invece, riguardo al settore agricolo, è previsto un trattamento fino a 90 giornate per i lavoratori che alla data dell’evento emergenziale avevano un rapporto attivo. Invece, per i restanti lavoratori l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, comunque sempre entro il limite di 90 giornate.
Il trattamento di integrazione è riconosciuto anche ai lavoratori subordinati, compresi gli agricoli, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, residenti o domiciliati nei medesimi territori (anche se occupati presso datori di lavoro con sede o unità produttiva o operativa fuori dai Comuni interessati dagli eventi alluvionali). Per questi il trattamento può essere concesso per un massimo di 15 giornate.
L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso agli eventi metereologici, all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute dei familiari conviventi ovvero a ulteriori avvenimenti che hanno richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili ai predetti eventi metereologici. Queste condizioni devono essere adeguatamente documentate.
I datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali non sono tenuti ad effettuare la consultazione sindacale e a rispettare i limiti temporali di cui al Dlgs 148/2015. Inoltre, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito non vengono conteggiati ai fini delle durate massime previste dal Jobs Act.
Il legislatore ha previsto che le integrazioni salariali predette sono incompatibili con i trattamenti di cui al Dlgs 148/2015, con quelli previsti dalla Legge 457/1972 e dalla Legge 223/1991.
Per detti trattamenti integrativi non è dovuto il contributo addizionale.
Si coglie l’occasione per ricordare che l’art. 6 riconosce, invece, un’indennità una tantum, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000 (che non concorre a formare reddito imponibile ai fini IRPEF) ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi o professionisti, compresi gli imprenditori, che risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano in uno dei Comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.
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