Sulla G.U. n. 103 del 5/05/2005 sono stati pubblicati due decreti legislativi n. 76 e 77 entrambi datati 15 aprile 2005 che danno attuazione alle deleghe contenute nella legge 53/2003 (c.d. Riforma Moratti) sui cicli scolastici. Il primo dei due provvedimenti disciplina il diritto dovere di istruzione e formazione che il legislatore garantisce a tutti per almeno 12 anni o comunque fino al raggiungimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, mentre il secondo fissa le regole per l'alternanza scuola lavoro, intesa come una delle modalità con le quali è possibile espletare al predetto diritto dovere. E' proprio su quest'ultima modalità che ci soffermiamo dato che nel sistema dell'istruzione e della formazione del giovane entrano in gioco anche le aziende. E' bene precisare da subito che il provvedimento che disciplina l'alternanza scuola lavoro deve essere tenuto distinto dalla regolamentazione ancora da adottarsi relativa alla prima tipologia di apprendistato ex art. 48 e ss. del DLgs 276/2003 per il diritto dovere di istruzione e formazione della durata di tre anni e finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Infatti quest'ultimo sarà operativo soltanto dopo l'emanazione dei provvedimenti ministeriali e a seguito dell'intervento delle Regioni che attraverso intese con le parti sociali provvederanno a regolamentare i profili formativi. In sostanza il diritto dovere trova attuazione attraverso uno dei seguenti tre percorsi: - direttamente nel sistema dell'istruzione, frequentando solo ed esclusivamente gli istituti scolastici (liceo o scuola professionale). E' il percorso più tradizionale dove lo studente frequenta la scuola sino ad ottenere il diploma per poi eventualmente accedere all'istruzione universitaria. - nell'alternanza scuola lavoro, ossia alternando periodi durante i quali il giovane frequenta la scuola a periodi prestati direttamente in azienda svolgendo un'attività lavorativa attraverso tirocini o stage. E' il percorso di maggiore novità perché avvicina lo studente al mondo del lavoro senza che venga abbandonata definitivamente la scuola. - attraverso l'apprendistato di cui si è detto sopra. E' il percorso che si rivolge a tutti coloro che invece vogliono interrompere gli studi al compimento del quindicesimo anno di età. In ogni caso il datore di lavoro che assume l'apprendista sarà sempre tenuto a far frequentare al giovane corsi formativi sulla base di progetti che verranno definiti a livello provinciale e regionale. La durata è fissata in tre anni. Per quanto riguarda più nello specifico l'alternanza scuola lavoro, questo percorso trova applicazione nel secondo ciclo dell'istruzione (ossia a partire dalle ex scuole medie superiori in attesa che vengano adottati i decreti attuativi che regolamentano questo ciclo), sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale per gli studenti che abbiano compiuto il 15mo anno di età. In questo modo l'intera formazione dai 15 ai 18 anni oppure una parte di essa potrà essere svolta contemporaneamente negli istituti scolasti e nelle aziende attraverso stage e tirocini. Infatti, precisa il legislatore, l'attività prestata dai giovani presso le aziende non fa sorgere un rapporto di lavoro individuale. Al fine di dare attuazione a questo sistema di istruzione che alterna la scuola al lavoro, sono stati stanziati 10 milioni di euro per il 2005 e 30 milioni di euro per il 2006. I percorsi formativi in azienda potranno essere attuati sulla base di convenzioni che gli istituti scolastici avranno siglato con le imprese, o con le rispettive associazioni sindacali di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che sono disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Le esperienze lavorative maturate nelle aziende dagli studenti andranno a far parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso degli studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento fissati a livello nazionale e regionale. Inoltre le esperienze di lavoro possono essere svolte anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. Nell'alternanza scuola lavoro ruolo decisivo viene svolto dal tutor. In particolare è previsto un docente tutor interno all'istituzione scolastica o formativa, scelto tra coloro che hanno dato la disponibilità e che sono in possesso di titoli documentabili o certificabili avente il compito di assistere e guidare gli studenti durante tutto il percorso in alternanza e un tutor aziendale esterno designato dalle aziende o dagli altri soggetti legittimati a sottoscrivere le convenzioni a cui spetta il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo e di assisterlo nel percorso di formazione sul lavoro. Al termine del percorso formativo al giovane viene rilasciata una certificazione che costituisce credito spendibile dallo studente sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica sia per eventuali passaggi tra il sistema dei licei e quello della formazione professionale sia infine per l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.