Con nota protocollo 972/110/02 il Ministero del lavoro ha ammesso l'assunzione di disabili attuata mediante passaggio diretto, anche superando la quota spettante d'assunzioni nominative.
Ricordiamo che per passaggio diretto si intende il particolare procedimento di assunzione mediante il quale un lavoratore dipendente si trasferisce alle dipendenze di un diverso datore di lavoro senza soluzione di continuità.
Il Ministero precisa che tale modalità è compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del collocamento obbligatorio (L. 68/1999) per due motivi: primo non vi è alcuna norma che ne limiti l'applicabilità e secondo che, pur riconoscendo la particolare tutela dei lavoratori disabili disoccupati, il passaggio diretto intende tutelare un altro lavoratore disabile comunque già occupato.
Presupposti per dare definitività al passaggio diretto sono:
- il rapporto originario deve essersi instaurato secondo le disposizioni di cui alla legge 68/1999;
- il lavoratore deve avere effettivamente svolto le proprie mansioni per un periodo almeno pari alla durata del periodo di prova stabilita dal contratto collettivo di lavoro;
- il procedimento del passaggio diretto, in funzione del numero delle assunzioni e di un dceterminato periodo di tempo, non deve risultare la prassi abituale dell'azienda;
- il lavoratore deve essere adibito a mansioni uguali o analoghe.
Quanto infine al rispetto delle quote di lavoratori che è possibile assumere nominativamente (sempre con riferimento agli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legge 68/1999) il Ministero precisa che, tenuto conto della necessità di tutela dei lavoratori disabili già occupati e della sempre maggiore flessibilità richiesta al mercato del lavoro, il lavoratore disabile può essere assunto mediante il passaggio diretto anche quando si superi la quota nominativa di assunzioni permesse.