I commi 188-197 dell’art. 1 della Legge 207/2024 riservano nuove risorse agli ammortizzatori sociali, tra cui il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva (comma 188), di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Inoltre, vengono stanziate ulteriori risorse (comma 189), per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS (art.44, c. 11-bis, del D.lgs. 148/2015), riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga (art. 53-ter del D.L. 50/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Viene disposta anche la proroga per il 2025 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale (ex art. 44 del D.L. 109/2018), sempre in deroga ai limiti generali di durata vigenti.

Questo trattamento di integrazione salariale potrà essere fruito anche qualora il datore abbia occupato mediamente meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Il comma 193 proroga fino al 2027 la possibilità, di cui all’art. 22-bis del D.lgs. 148/2015, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di CIGS, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Riguardo al personale occupato nei call center, vengono rifinanziate le misure di sostengo del reddito di cui all’art. 44, c. 7 del Dlgs 148/2015, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Il comma 196 riconosce, invece, un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale. Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015.