È stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016, il D.Lgs. n. 189/2016, con cui il Governo ha adottato le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto u.s.

I Comuni interessati sono i seguenti: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE); Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI); Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP); Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC); Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera.

L’art. 48 del decreto prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi.

L’art. 45 riporta invece disposizioni rivolte al sostegno dei lavoratori. In particolare, è concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni predetti e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

L'indennità di cui alla lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui alla lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dal sima è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali in materia. I periodi di trattamento concessi in conseguenza dell'evento sismico non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.Lgs. n. 148/2015. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico.