L’INPS, con il messaggio 24/01/2018 n. 347, ha precisato che le regioni e le province autonome devono quantificare le risorse residue da destinare alle politiche attive sulla base della spesa reale corrispondente ai trattamenti in deroga effettivamente usufruiti.

La precisazione nasce dal fatto che all’INPS e al Ministero del lavoro sono pervenute diverse istanze con le quali le regioni e le province autonome lamentavano che sebbene l’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 185/2016 disponga alle stesse di utilizzare il 50% delle risorse a loro assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga, relative alle annualità 2014-2016 anche per le azioni di politica attiva, e più precisamente che i residui siano determinati dalla differenza tra i decreti di assegnazione e gli impegni corrispondenti ai trattamenti in deroga autorizzati, tale metodo di calcolo è penalizzante in quanto non tiene conto della differenza tra quanto previsto dalle determine di autorizzazione e l’effettivo utilizzo delle risorse da parte dei destinatari.

Poiché è di tutta evidenza che il diritto al pagamento della prestazione nasce con il decreto emanato dalla Regione, che costituisce il titolo originario, la Regione ben può chiedere che le risorse a disposizione per le politiche attive siano quantificate sulla base di quanto effettivamente speso.

E’ tuttavia necessario che, prima, la Regione, con proprio atto dispositivo, dandone la massima pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, disponga la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, dando mandato all'Istituto di non procedere con ulteriori pagamenti.

Per le Regioni che assumano tali atti, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.