La Regione Lombardia e le Parti Sociali hanno sottoscritto, in data 21 novembre 2016, un secondo addendum (sostitutivo, salvi gli effetti già prodotti, del precedente del 27.10.2016) all’Accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2016 dello scorso 12 gennaio, con cui hanno convenuto di utilizzare la flessibilità del 50% di cui all’art. 44, c. 6bis, del D.Lgs. 148/2015 (come modificato dal D.Lgs. 185/2016).

In particolare, le parti hanno convenuto di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva di cui sopra per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga da parte delle seguenti tipologie di aziende:

a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;

b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all’art. 2, c. 7, del DI 83473/14;

c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.

Le aziende dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l’affitto, anche parziale, dell’azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.

Inoltre, per tali aziende, la consultazione sindacale dovrà concludersi con l’esame congiunto in sede pubblica presso l’Agenzia Regionale per l’Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l’esame congiunto della situazione aziendale. In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto.

Nel caso di aziende che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell’Addendum sottoscritto il 27.10.2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dal Secondo Addendum dovrà essere richiesto un nuovo esame congiunto in sede pubblica;

d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;

e) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che abbiano già utilizzato un massimo di 91 giorni di CIGD nel 2016 e siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS.

Per le tipologie c) e d) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell’anno 2016, potrà protrarsi nell’anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere le seguenti durate complessive:

  1. Per la tipologia c) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016;
  2. Per la tipologia d) un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.

Per la tipologia e) sarà possibile richiedere un periodo aggiuntivo fruibile entro il 30.12.2016.