Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022, ha fornito alcune risposte ai quesiti pervenuti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter.​

Tali modifiche sono entrate in vigore il 27 gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dalla stessa data.

Il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza della autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.​Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.​ La circolare precisa che la procedura di consultazione sindacale può avvenire anche per via telematica, ossia a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.​

Quanto alla causale della riorganizzazione aziendale per processi di transizione, il Ministero precisa che sono considerate fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, le fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita. L'azienda che vuole fruire del trattamento per tale motivazione deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione, da allegare alla domanda. Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.​ Nelle ipotesi in cui l’impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. L’impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali può, altresì, articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o emergenze derivanti da particolari settori produttivi.​ In particolare, poi è richiesto che nel programma siano indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando più puntualmente le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.​

Con riferimento ai soggetti destinatari della transizione occupazionale la circolare precisa che sono i lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.​ L’azienda richiedente non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.​ Inoltre, si può ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito per transizione occupazionale ove l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la misura dell’articolo 44 del DL 109/2018.​ La valutazione aziendale per l'accesso alla transizione occupazionale può avvenire sia senza soluzione di continuità con un precedente intervento CIGS già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga, ma anche quando l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali emerga dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle azioni del programma con eventuale ripresa dell’attività. Il periodo riconducibile alla transizione occupazionale non deve essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di CIGS fruibile nel quinquennio mobile di riferimento e, dunque, lo stesso è considerato in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015 e invocabile pertanto anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento.​

Ulteriori indicazioni riguardano la CIGS transitoria per gli anni 2022 e 2023, che spetta nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa che non può più ricorrere alla CIGS, anche in deroga ai limiti temporali, per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31/12/2023.​ In merito "all'impossibilità di fruire di altri periodi di CIGS" si precisa che la stessa può riscontrarsi non solo in riferimento al limite del tetto massimo di CIG fruibile nel quinquennio mobile di riferimento (cfr. articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015), ma anche con riferimento all’ impossibilità oggettiva dell’azienda a ricorrere alle misure di intervento straordinario già tipizzate nel d.lgs. n. 148/2015.

Da ultimo vengono fornite indicazioni alle imprese appaltatrici di mensa e pulizia che, dal 1° gennaio 2022, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell’attività, possono ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di CIGO e CIGS, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi.​