Ammortizzatori sociali: tutte le novità del 2026
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, destinate a produrre effetti nell’anno 2026, introdotte dal D.L. 180/2025, n. 180, dalla L. 182/2025, nonché dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
Per ciò che concerne, in particolare, la L. 199/2025, si rilevano le seguenti novità:
1. Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Il c. 165 dell’art. 1 destina ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
2. Proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa. Il c. 166 prevede la proroga, per l’anno 2026, dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, già previsto dall’art. 6 del D.L. 92/2025 (L. 113/2025), consente ai datori di lavoro di usufruire dell’esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi;
3. Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività. I commi 167 e 172 intervengono sulla disciplina in materia di CIGS per cessazione di attività. In particolare, il c. 167 proroga anche per l’anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 44 del D.L. 109/2018 (L. 130/2018). La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i 12 mesi nell'arco dell'anno 2026.
Il successivo c. 172, invece, proroga, per l’anno 2026, le misure previste dall’art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del citato D.L. 109/2018 in favore dei datori di lavoro per i quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Per effetto di tale proroga, per l’anno 2026, può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti;
4. Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA. Il c. 168 proroga anche per l’anno 2026 l’integrazione salariale prevista dall’art. 1-bis del D.L. 243/2016 (L. 18/2017). La suddetta misura consiste in un’integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS;
5. Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il c. 169 modifica l’art. 1, c. 162, della L. 160/2019, prorogando al 31 dicembre 2026 le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, c. 2, della L. 388/2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000;
6. Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. Il c. 170 prevede, anche per l'anno 2026, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente;
7. Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica. Ai sensi del c. 171, per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno 1000 lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale;
8. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi. Il c. 173 modifica l’art. 1, c. 193, primo periodo, della L. di Bilancio 2025, che ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 le misure di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015. Nello specifico, a seguito del citato intervento normativo, il limite di spesa previsto per gli anni 2026 e 2027 è elevato, per ciascun anno, a 150 milioni di euro.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.
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