Ammortizzatori sociali: attività lavorativa e integrazione salariale sono compatibili
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 agosto 2010, ha riepilogato le circostanze in cui vi sia compatibilità (anche parziale) o meno tra l’integrazione salariale e la nuova attività lavorativa.
In particolare, si ha incompatibilità totale nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, il nuovo impiego alle dipendenze di un diverso datore di lavoro comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento (una parziale deroga è prevista nelle ipotesi di cigs concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie).
Si ha piena compatibilità tra integrazione salariale e attività di lavoro, invece, quando la nuova attività (part time), per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
La compatibilità è totale anche nel caso di una prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale, quando i voucher percepiti non superano i 3.000 euro annui, al netto della trattenuta previdenziale.
Al di fuori delle suddette ipotesi, infine, si ha compatibilità parziale tra remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali qualora il lavoratore dimostri che il compenso per l’attività sia inferiore all’integrazione stessa. In questo caso avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante ed il reddito percepito.
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