La Legge 124/2017, all’art. 1, cc. 150-152, ha apportato modifiche alle disposizioni sulle professioni regolamentate, intervenendo in particolare sull’art. 9 del DL 1/2012 (L. 27/2012) in tema di compenso per le prestazioni professionali.

In sostanza, dal 29 agosto 2017 (giorno di entrata in vigore della c.d. Legge sulla concorrenza) i professionisti, quindi anche i consulenti del lavoro, sono tenuti a comunicare non più oralmente ma per iscritto o in forma digitale al cliente: il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione e gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Sempre in forma scritta o digitale dovrà essere predisposto il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Il comma 152 della Legge 124/2017 invece obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.

La norma sostituisce l’obbligo a quello che sino ad ora era solo una semplice facoltà prevista nei regolamenti di riforma degli ordinamenti professionali e nella disciplina delle specifiche professioni.

Più precisamene si ricorda che l’art. 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.