Anche gli intermediari dei datori di lavoro agricoli tra i soggetti abilitati a ricevere i certificati medici telematici
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 09/09/2011 n.117, in merito alla trasmissione esclusivamente per via telematica delle certificazioni di malattia da parte dei medici del SSN o ad esso convenzionati, in vigore dal 13 settembre 2011, ha precisato che tra i soggetti abilitati a ricevere le attestazioni di malattia per conto dei datori di lavoro, vi sono anche gli agrotecnici, i periti agrari, i dottori agronomi e i dottori forestali.
L’Istituto previdenziale affronta poi il problema dei casi di assenza per malattia superiori a 10 giorni e comunque i casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno solare. In situazioni come queste anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del SSN o ad esse convenzionato, salvo si tratti di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. Se invece l’evento di malattia ha una durata pari o inferiore a 10 giorni, nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al SSN.
La circolare 117/2011 ribadisce inoltre il diritto del lavoratore al termine della visita di richiedere al medico il rilascio della copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, al fine di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e tra questi dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Se la stampa non è possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare il numero di protocollo del certificato telematico.
Infine si segnala che il lavoratore deve richiedere all’INPS tramite PEC l’invio del certificato e dell’attestato di malattia alla propria casella di posta elettronica certificata. Per il lavoratore che non possiede la PEC, l’INPS ha messo a disposizione un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.
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