Anche i consulenti del lavoro abilitati alla mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 28/09/2010 n.11, richiamando il DLgs 28/2010 che ha dato attuazione alla Legge delega 69/2009 in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha precisato che sono abilitati anche i consulenti del lavoro come garanti super partes e mediatori nelle controversie.
La finalità del legislatore è infatti quella di incentivare il ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie, intento che si sostanzia nella possibilità di avvalersi delle mediazione (che diventerà obbligatoria dal 20 marzo 2011) per tutte quelle controversie concernenti diritti disponibili e con la previsione della stessa quale condizione di procedibilità nelle controversie individuate dal Dlgs 28/2010.
Ma cosa si intende per mediazione e conciliazione? Risponde lo stesso decreto legislativo che definisce mediazione quell’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, mentre la conciliazione è quell’attività che si perfeziona nella composizione della lite a seguito dell’attività di mediazione.
Ma quali sono i vantaggi della mediazione? In primo luogo tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Al predetto vantaggio si aggiunge anche l’esenzione dell’imposta di registro sull’accordo transattivo, entro il limite di valore di 50.000 euro, il credito d’imposta alle parti pari all’indennità corrisposta al mediatore, con un tetto massimo di 500 euro, in caso di successo dell’attività di mediazione.
Il procedimento di mediazione inizia con il deposito dell’istanza presso un organismo abilitato (tra i quali appunto anche i consulenti del lavoro) con l’indicazione dell’organismo, delle parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
All’atto della presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro con le parti entro 15 giorni dal deposito dell’istanza.
La domanda produce la prescrizione degli effetti giudiziali, quindi interruzione e sospensione del relativo termine.
L’attività di mediazione deve concludersi entro 4 mesi dal deposito dell’istanza.
Riproduzione riservata ©