Anche il consulente del lavoro può essere docente formatore in materia di salute e sicurezza
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n.21 del 6/10/2014, ha precisato che chiunque, professionista o meno, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che intende svolgere compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro identificati nel quarto criterio del DM 6/03/2013 deve dimostrare di aver frequentato un corso di almeno 40 ore previsto dallo stesso decreto.
E’ inoltre necessario che il soggetto interessato abbia svolto (in modo non episodico) per almeno 18 mesi attività lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di docenza. Inoltre a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle 4 alternative specificate dal citato decreto ministeriale (percorso formativo in didattica, docente in materia di salute e sicurezza, ecc..).
Se l’aspirante docente intende invece avvalersi del quinto criterio del DM 6/03/2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in modo non episodico, per almeno 3 anni esperienza professionale o lavorativa coerente con l’area tematica oggetto della docenza che vuole effettuare.
Il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e quindi mediante documentazione finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ comunque esclusa l’autocertificazione.
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