L’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR, nel nuovo testo modificato dalla Legge di Stabilità 2016, prevede che possano essere esclusi dalla determinazione del lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, purchè perseguano una delle finalità di cui al comma 1 dell’art. 100.

Quest’ultimo articolo individua dette finalità nelle seguenti: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto.

Per la sua singolarità e particolarità merita di essere evidenziata l’opera o il servizio avente finalità di culto che il datore di lavoro può prevedere nel piano welfare, anche se l’azienda non ha un'impronta religiosa o confessionale.

Infatti, mentre per le altre finalità non risulta difficile individuare le opere ed i servizi che possono essere inclusi in questa o quell’altra fattispecie, per il culto l'unico benefit che sembra possa farsi rientrare nell’art. 100 del TUIR è il viaggio con finalità religiose, come ad esempio un pellegrinaggio in Italia o all'estero, offerto ai dipendenti oppure ai loro familiari.

Si tratta di un flexible benefit molto marginale rispetto alle normali politiche aziendali, ma che può in ogni caso essere incluso in un piano welfare e offerto a tutti coloro che sono devoti o semplicemente interessati ad una determinata religione.

Tra le spese che possono essere incluse nell’opera o servizio offerto con finalità di culto vi rientrano non solo quelle di viaggio (biglietto dell’autobus, treno o aereo), ma anche quelle per il pernottamento presso le strutture ricettive (alberghi, ostelli, ecc.) e per il consumo dei pasti (presso risoranti, bar, ecc.) così come quelle per l’ingresso in particolari aree a pagamento (come i musei) oppure il costo per le guide turistiche.

Si pensi, a titolo d’esempio, ai pellegrinaggi: a Fatima, a Lourdes, in Terra Santa, a Medjugorje, al cammino di Santiago di Compostela e al santuario della Madonna di Guadalupe. Ma l’elenco si allunga considerevolmente se si includono i viaggi in altre località di culto, anche diversa da quella cattolica (Turchia, India, Armenia, Iran ecc.).

Ma vi rientrano anche i viaggi sul territorio italiano, come ad esempio quello in Vaticano o ad Assisi.

Come tutte le altre opere e servizi offerti ai sensi dell’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR le spese non possono essere oggetto di rimborso. Quindi il lavoratore non può sostenere direttamente le spese e poi richiedere all’azienda il rimborso delle stesse presentando le pezze giustificative.

Sarà invece lo stesso datore di lavoro che dovrà predisporre dei pacchetti viaggio, anche avvalendosi di convenzioni con le agenzie turistiche.