Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, il 29 ottobre 2014, ha reso noto che è stato modificato l’art.6, punto3 del DM 1/08/2014 sul criteri per la concessione dei trattamenti in deroga, includendo oltre la CIG anche la mobilità tra gli ammortizzatori che possono essere concessi dalle Regioni in difformità rispetto alle condizioni generali previste dal predetto decreto ministeriale.

In sostanza l’art. 6, c.3 riconosce alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione.

L’errata corrige apportata al testo originario ha incluso oltre la CIG anche la mobilità che quindi potrà essere concessa in deroga ai criteri individuati dall’art. 3 del DM del 1/08/2014.

Si ricorda che gli effetti di tali provvedimenti in deroga non potranno andare oltre il 2014.