L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 12/10/2010 n.105E, in merito alla possibilità di continuare a fruire del credito d’imposta riconosciuto ai sensi della L. 244/2007 ai datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2008, nel caso si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro, ha precisato che è necessario verificare che in ciascun anno compreso nel biennio (per le PMI) o nel triennio di sorveglianza, la media degli incrementi occupazionali rilevanti determinati, per ciascun mese solare, sia almeno pari all’incremento occupazionale rilevante relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato dimissionario ha determinato la maturazione del credito d’imposta.
Infatti la Finanziaria 2008 ha stabilito che il diritto a fruire del credito d’imposta decade se i posti di lavoro creati non sono stati conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese senza specificare se la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause imputabili al datore di lavoro o al lavoratore.
L’Agenzia delle entrate precisa in sostanza che ai fini della fruizione dell’incentivo rileva la conservazione in generale delle media dei posti di lavoro con la conseguenza che non ha importanza il mantenimento del lavoratore originariamente assunto per coprire il posto di lavoro creato.
Quest’ultimo si ritiene conservato nel mese in cui è fuoriuscito il lavoratore e nel mese in cui è stato assunto il nuovo lavoratore a tempo indeterminato in sostituzione, indipendentemente dal giorno in cui tali eventi si sono verificati.
Infine, ricorda la risoluzione, il credito d’imposta non viene meno se il lavoratore dimissionario viene sostituito da lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate in possesso dei requisiti di legge, ma che non hanno diritto alla maturazione del credito d’imposta (ad esempio perché assunti dopo il 31/12/2008 oppure pur essendo assunti nel periodo agevolato – 1/01/2008-31/12/2008 – sono eccedenti rispetto all’incremento occupazionale).