Anche nel turismo l'accordo sulla detassazione
A cura della redazione

Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Confcommercio, Federreti e le associazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL E UILTuCS, in data 7 aprile 2011, hanno siglato l’Accordo quadro in materia di detassazione dei premi di produttività per il settore Turismo.
Anche nel settore turistico, quindi, si attua quanto previsto dalla legge, dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda la detassazione nella misura del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi della produttività, per il periodo d’imposta 2011 (art. 1, comma 47, della L. n. 220/2010 che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, della L. n. 122/2010).
Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali, per tutti i loro dipendenti (anche se occupati presso sedi o unità produttive situate al di fuori del territorio in cui ha sede legale l’azienda), a tutti gli istituti riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l’indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal ccnl Turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento), in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Dette agevolazioni riguarderanno, quindi, tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o dall’accordo quadro, erogati nell’anno 2011, nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni di cui alla circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.
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