Nelle società all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori è necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso

Lo chiarisce la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 16/2016, affermando che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle relative elezioni, le funzioni devono essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.