Ancora spazio per la disoccupazione speciale edile
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223/91, abrogato a decorrere dal 1.1.2017.
In particolare, come confermato dal Ministero del lavoro in una nota trasmessa allo stesso istituto previdenziale, le condizioni e i requisiti previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993 per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione edile, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale e la presentazione della domanda presso gli uffici competenti. Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza entro l’anno 2016, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere.
Conseguentemente, in rettifica della circolare n. 2/2013 (con cui l’INPS aveva affermato che le domande potevano riferirsi solo a licenziamenti intervenuti entro il 30.12.2016), l’istituto sottolinea che le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.
Riproduzione riservata ©