L’Inps, con la circolare n. 5 del 15 gennaio 2014, ha fornito ulteriori istruzioni in merito all’individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, i quali possono godere del diritto all’”ANF con almeno tre figli minori concesso dal Comune”.
La prima categoria (familiari di cittadini italiani e dell’Unione Europea) è individuata dall’art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e comprende:
a)    Il coniuge;
b)    Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c)    I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d)    Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
La seconda categoria (familiari di “lungosoggiornanti”) è disciplinata dal D.Lgs. 5/2007, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 160/2008, e comprende:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.