ANF: entro il 4 luglio 2016 l’invio delle domande
A cura della redazione

L’INAIL, con la circolare 16/06/2016 n.22, facendo seguito a quella dell’INPS (n. 92/2016) ricorda che le domande volte ad ottenere gli ANF riferiti ai redditi percepiti nel 2015 (CU 2016), dovranno essere inoltrate entro il termine del 4 luglio p.v.
L’Istituto assicurativo coglie l’occasione per ricordare anche che a decorrere dal 1° luglio p.v. i livelli di reddito familiare avrebbero dovuto essere rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat, tuttavia poiché quest’ultima ha registrato un valore negativo pari al -0,1%, in base a quanto disposto dall’ art.1, c. 287 L. n. 208/2015, gli importi rimarranno invariati.
La circolare pertanto sottolinea che vengono confermati, per il periodo 2016-2017, i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno scorso, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, in relazione alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto.
I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza, ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale, devono, invece, inoltrare la domanda all’Inps.
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