Il Ministero del lavoro, con la circolare 7/11/2013 n.5215, ha ricordato che la legge 97/2013, fornendo un interpretazione autentica dell’art.65 della L. 448/1998, riconosce l’ANF con tre figli minori concesso dai Comuni, anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e al familiare, non avente la cittadinanza in uno Stato Membro, titolare di un diritto di soggiorno o di soggiorno permanente. 

A tal riguardo sorgono due problemi: la predetta disposizione normativa ha efficacia retroattiva? E se la risposta è positiva, da quale giorno decorre?

In merito al primo dubbio, il Ministero del lavoro ha risposto affermativamente sulla base che la novella legislativa non è costitutiva di un nuovo diritto, ma interviene sulla portata applicativa della disposizione precedente che tale diritto ha istituito, limitandosi quindi ad estendere lo stesso a nuove categorie di beneficiari.  

Relativamente al dies a quo dal quale decorre il predetto diritto, la circolare 5215/2013 richiama l’art.13, c.2 della Legge 97/2013 che dispone una copertura finanziaria per il periodo dal 1/07/2013 al 31/12/2013. Ne consegue che la data di decorrenza della retroattività della norma non può non tener conto di tale profilo. Pertanto i Comuni possono accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio u.s. eventualmente annullando i provvedimenti di rigetto che siano stati adottati in relazione alle stesse.