Anticipazione TFR e mancata esibizione delle spese sostenute
A cura della redazione
Con la sentenza in esame, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla richiesta avanzata da un lavoratore affinchè venisse dichiarata l'illegittimità della trattenuta sull'intera retribuzione, operata dall'azienda, la quale gli aveva anticipato parte del TFR a lui spettante per far fronte al pagamento di alcune spese mediche senza, per contro, ricevere in cambio alcun rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Secondo il ricorrente (il quale nulla eccepiva in merito al diritto dell'azienda a vedersi ripetere quanto anticipato), l'illegittimità del comportamento della società convenuta andava ravvisata nel fatto che la stessa avrebbe potuto dare corso alle trattenute solo nei limiti di un quinto della retribuzione e non per l'intero.
Il Giudice, invece, applicando il CCNL Nettezza Urbana ha ravvisato che l'azienda, in caso di inottemperanza del lavoratore all'obbligo di esibire i rendiconti delle spese sostenute, "ha titolo per trattenere gli importi lordi erogati maggiorati degli interessi".
L'azienda, continua il giudicante, "aveva pertanto pieno diritto di ripetere quanto erogato, maggiorato degli interessi e, in assenza di qualsiasi disposizione legislativa e di contratto, effettuare l'operazione in unica soluzione o trattenendo per intero la retribuzione".
Al caso in esame, inoltre, non può applicarsi l'art. 454 c.p.c. (crediti impignorabili) in quanto la disciplina in esso contenuta "non può trovare applicazione al di là dell'espropriazione presso terzi nella quale è incardinato. Non si tratta di un principio di equità o di diritto estensibile in via analogica".
Infatti, secondo la magistratura del lavoro, "la normativa che limita l'operatività della compensazione rispetto ai crediti di lavoro nella misura di un quinto opera soltanto allorchè si prospetti una compensazione in senso proprio e non quando, al contrario, si ponga una semplice situazione contabile di dare e avere fra datore di lavoro e lavoratore, come nel caso in esame, che propone un'ipotesi di compensazione impropria (dove i due crediti non sono autonomi)" (Tribunale Milano 26/02/2002 n.246).