Appalti: il CCNL deve essere strettamente connesso all’attività prevalente
A cura della redazione
L’ANAC, con il comunicato n. 2 del 10 febbraio 2026, ha fornito alle Stazioni Appaltanti stringenti indicazioni operative per la corretta identificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) negli atti di gara, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.01. Tale pronunciamento, sollecitato anche dalle tempestive segnalazioni delle Parti Sociali, assume una rilevanza strategica anche ai fini della verifica della congruità della manodopera nel settore delle costruzioni.
Il documento ribadisce l’obbligo, per le committenze pubbliche, di indicare un contratto strettamente connesso all’attività prevalente dell’appalto, in vigore nella zona di esecuzione e stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene, inoltre, delineata la procedura per l’eventuale ricorso, da parte dell’operatore economico, a un CCNL differente da quello individuato nel bando, subordinandone l’ammissibilità alla rigorosa dimostrazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche. A tal riguardo, la CNCE pone in particolare evidenza la disciplina specifica per il comparto edile: l’art. 3, c. 2, dell’Allegato I.01 sancisce, infatti, una presunzione di equivalenza per i contratti collettivi nazionali classificati mediante i codici unici alfanumerici CNEL/INPS F012, F015 e F018. Ne consegue una perimetrazione diretta da parte del legislatore, il quale individua specificamente i contratti applicabili ed equivalenti, differenziati unicamente in ragione della dimensione o della natura giuridica dell’impresa affidataria (industria, piccola impresa, artigianato, cooperativa), garantendo in tal modo omogeneità di tutele e certezza del diritto nelle procedure di evidenza pubblica.
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