Appalti: nella valutazione di equivalenza, ammesso lo scostamento di soli due parametri
A cura della redazione

Il Ministero dei Trasporti, con il parere n. 3522 del 3 giugno 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara.
Le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida che dovevano essere adottate con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’Allegato I.01 (introdotto dal D.Lgs. 209/2024). Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023, secondo cui si ritiene ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri.
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